La Camera ha approvato, in I lettura, la PDL Modifica all’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso (AC. 2904) – Gribaudo (PD).

A seguito dell’approvazione in I Lettura alla Camera, il provvedimento è stato trasmesso al Senato (AS 2071 – Link Testo) e risulta ancora in fase di assegnazione.

 

Relativamente al contenuto del provvedimento, si segnala che:

  • La proposta interviene in materia di accesso alla giustizia penale con riferimento alle vittime di infortuni sul lavoro. Si parte dal presupposto che nell’attuale disciplina del patrocinio a spese dello Stato non viene sempre garantito l’accesso alla difesa nei casi di infortuni sul lavoro di particolare gravità, nei quali la condizione di vulnerabilità delle vittime o dei loro familiari può non essere adeguatamente intercettata dai limiti reddituali che sono previsti nella norma. Il provvedimento in esame, dunque, intende intervenire proprio in questa disciplina per colmare una lacuna che poi, di fatto, si produce quotidianamente, impedendo un pieno accesso alla giustizia.
  • In particolare, la proposta è composta da un unico articolo.
  • Il comma 1 prevede che l’ammissione al gratuito patrocinio con spese a carico dello Stato, anche in deroga ai vigenti limiti reddituali, è riconosciuta, nel caso di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, alla persona resa totalmente inabile in conseguenza del reato di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, relativo alle lesioni personali gravi o gravissime, nonché ai prossimi congiunti della persona deceduta o a persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente, nel caso del reato di cui all’articolo 589, secondo comma, del medesimo codice penale, relativo all’omicidio colposo.
  • Il comma 2 reca, invece, la quantificazione degli oneri finanziari, stimata in 2.318.400 euro annui a decorrere dall’anno 2027 e provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in luogo della riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 attualmente prevista dal testo della proposta di legge in esame.

Condividi questo contenuto

Parlamento italiano

parlamento italiano immagine di anteprima

Parlamento Europeo

parlamento europeo immagine di anteprima

Tematiche