Nel corso della settimana corrente, è previsto il seguito dell’esame, in Commissione Affari sociali del Senato, del DDL Giovani e servizio civile (A.S. 1953).

 

Al riguardo, si rammenta che il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, è stato già approvato, in I lettura, alla Camera, nella seduta dell’Aula dell’8 luglio 2026 (A.C. 2825).

 

Relativamente al contenuto del DDL, al seguente link è disponibile l’illustrazione svolta dal rel. Leonardi (FDI), nel corso della seduta della Commissioni Affari sociali Senato del 21 luglio 2026.

Tra gli articolo illustrati, vi è l’articolo 2, il quale reca la delega al Governo per la revisione della normativa in materia di servizio civile universale. Nello specifico, la delega deve essere esercitata entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente testo legislativo, salvo l’eventuale scorrimento del termine di cui al comma 3 nonché la possibilità di decreti legislativi integrativi e correttivi ai sensi del comma 4. Sugli schemi di decreto si prevedono il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

I princìpi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega prevedono, in sintesi:

  • la semplificazione della normativa in materia di servizio civile universale, anche attraverso l’adozione di un testo unico;
  • la definizione di una disciplina sulla programmazione in materia – programmazione che deve valorizzare la capacità progettuale degli enti di servizio civile universale -; la promozione di interventi di carattere sperimentale;
  • la revisione delle discipline di iscrizione all’albo del servizio civile universale e di presentazione e di valutazione dei progetti;
  • la revisione della disciplina dei controlli e delle verifiche nei confronti degli enti di servizio civile universale;
  • la previsione del monitoraggio e della valutazione dei risultati dei progetti di servizio civile universale;
  • la previsione della certificazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante l’esperienza di servizio civile universale;
  • la revisione delle cause di esclusione dei volontari dal servizio civile universale.

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