BOZZA REGOLAMENTO MITE SULLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI

BOZZA REGOLAMENTO MITE SULLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI

Sintesi: BOZZA REGOLAMENTO MITE SULLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

Questa prima parte disciplina le disposizioni generali del regolamento. In particolare al comma 1 si ritrova l’oggetto: disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo n.152 del 2006, integrati nel registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Al comma 2 vengono elencate le finalità del regolamento, riassumibili nella disciplina: dei modelli ed i formati relativi al registro cronologico dei rifiuti ed al formulario di identificazione; delle modalità di iscrizione al RENTRI e relativi adempimenti; del funzionamento del RENTRI; delle modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA); delle modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006; delle modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali; delle modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo; le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti. Al comma 3 viene specificato il contenuto degli allegati.

Sempre nel titolo I sulle disposizioni generali si rintraccia la disciplina sull’aggiornamento delle disposizioni tecniche e dei contributi e all’articolo 3 viene specificato il significato di alcune definizioni.

TITOLO II

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

Articolo 4

(Disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico)

Il titolo II del regolamento introduce il registro cronologico e il formulario di identificazione. In particolare all’articolo 4, in riferimento al primo strumento, viene stabilito che il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 nelle seguenti due modalità:

  1. sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, prodotto tramite stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle Camere di Commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA;
  2. a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, vidimato digitalmente mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso il RENTRI (il comma 3 disciplina anche le disposizioni di compilazione)

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In allegato la Bozza regolamento MITE sulla tracciabilità dei rifiuti e la rispettiva sintesi, riservate ai nostri clienti.