Procedura di gara per l’affidamento della concessione di un impianto di termovalorizzazione nel Comune di Roma – Interrogazione prioritaria con richiesta di risposta scritta alla Commissione – Ignazio Roberto Marino (Verts/ALE)
Il Comune di Roma Capitale, con avviso pubblico del 16 novembre 2023, ha avviato una procedura di gara per l’affidamento della concessione relativa alla costruzione di un impianto di termovalorizzazione con capacità di circa 600 000 tonnellate annue di rifiuti.
La procedura è stata espletata mediante finanza di progetto ai sensi dell’articolo 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50/2016, prevedendo la possibilità per il promotore di esercitare un diritto di prelazione.
La Corte di giustizia, con sentenza del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24), ha stabilito che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, in combinato disposto con il diritto dell’Unione e con altre disposizioni della medesima direttiva, osta a che uno Stato membro conceda al promotore di una procedura di finanziamento di un progetto un diritto di prelazione.
Alla luce di ciò, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:
- 1.Quanti operatori economici hanno presentato richiesta di partecipazione, e la concessione è stata aggiudicata al promotore?
- 2.La previsione del diritto di prelazione può aver disincentivato la partecipazione di altri operatori economici?
- 3.La procedura di gara ha prodotto effetti distorsivi sulla concorrenza, violando i principi di non discriminazione e parità di trattamento previsti dal diritto dell’Unione?
P-001533/2026
Risposta del vicepresidente esecutivo Stéphane Séjourné
a nome della Commissione europea
(28.5.2026)
La Commissione non è in genere a conoscenza dei dettagli dei singoli casi, come quello cui fa riferimento l’onorevole deputato, in quanto non è nella posizione migliore per esaminare le singole procedure di gara. La Commissione osserva che spetta in primo luogo agli organi giurisdizionali nazionali e agli organi di ricorso di cui alle direttive sui mezzi di ricorso in materia di appalti pubblici1 valutare, in base alle circostanze di diritto e di fatto di ogni singolo caso, se le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori abbiano rispettato gli obblighi derivanti dal diritto dell’UE. La Commissione coglie tuttavia l’occasione per ricordare che, come illustrato nella sua risposta all’interrogazione scritta E-000615/20252 e come confermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza cui fa riferimento l’onorevole deputato, i principi di non discriminazione e parità di trattamento, sanciti dalle norme dell’UE in materia di appalti pubblici, sono contrari alla concessione di un diritto di prelazione a favore del promotore come quello previsto dall’articolo 183, paragrafo 15, del decreto legislativo n. 50/2016. Le pronunce pregiudiziali vincolano sia il giudice del rinvio sia tutti i giudici degli Stati membri e spetta alle autorità dello Stato membro interessato adottare le misure generali o particolari necessarie per garantire il rispetto del diritto dell’Unione all’interno di tale Stato
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