(A.C. 2670) – Governo – DDL Agricoltura, collegato alla manovra di finanza pubblica
Il DDL Agricoltura (A.C. 2670) è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, con cui si attribuisce rilievo strategico al comparto primario nell’ambito della programmazione economico-finanziaria del Paese.
Relativamente all’iter parlamentare del DDL, si segnala quanto segue (Ultimo aggiormento:18 marzo 2026):
- il DDL è stato approvato dal Consiglio dei ministri con procedura d’urgenza, nella seduta del 24 luglio 2025;
- in data 20 ottobre 2025, il DDL, in I lettura, è stato presentato alla Camera;
- è stato assegnato alla Commissione Agricoltura, in sede Referente, il 2 dicembre 2025;
- L’esame è stato avviato nella seduta dell’11 dicembre 2025 ed è tuttora in corso.
Relativamente al contenuto del provvedimento, è disponibile di seguito un focus sintetico dell’articolo 1 – Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare e interventi per la sovranità alimentare.
Il DDL si compone di 20 articoli suddivisi in 2 Titoli – Disposizioni in materia di produzione agricola e Disposizioni in materia di politica agricola.
Il Capo I reca Interventi per la sovranità alimentare e vi rientra l’articolo 1, che reca:
- disposizioni volte al rafforzamento del sistema agricolo, attraverso il rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare;
- disposizioni volte, attraverso una nuova autorizzazione di spesa, a sostenere gli investimenti strutturali nel settore agricolo.
Nello specifico, l’articolo 1 si compone di 3 commi. Al riguardo:
- Il comma 1 prevede l’incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare di 30 milioni di euro per l’anno 2026 e di 40 milioni di euro per l’anno 2027. Si rammenta che tale Fondo è stato istituito con la legge di bilancio 2023, al fine di rafforzare il sistema agroalimentare italiano
- Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri. Si provvede:
- quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2026 e a 30 milioni di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito ai sensi dell’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.
- Il comma 3 inserisce tre ulteriori commi dopo il comma 425 della legge di bilancio 2023:
- il comma 425-bis, con cui si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2026, di 100 milioni di euro per il 2027 e di 150 milioni di euro per il 2028 per finanziare spese per investimenti, tra cui quelle necessarie a garantire un sufficiente e diversificato approvvigionamento dei prodotti agricoli, a rafforzare le filiere produttive locali, anche per evitare fenomeni di spopolamento delle aree interne nonché di dissesto idrogeologico, a potenziare la produttività e la competitività delle imprese agricole, sostenendo le colture agricole di interesse strategico nonché a favorire la realizzazione delle strutture e l’acquisizione delle tecnologie necessarie per la produzione, lo svezzamento e l’allevamento di vitelli autoctoni;
- il comma 425-ter, con cui si prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, siano definiti i criteri e le modalità di finanziamento degli investimenti previsti dal comma 425-bis;
- il comma 425-quater, con cui viene stabilito che agli oneri derivanti dal comma 425-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.
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