Commissione Finanze (VI) – Dati sulle frodi fiscali connesse alla misura del superbonus e sui conseguenti effetti finanziari – Interrogazione n. 5-05547 Testa (FDI)

Nella seduta di mercoledì 1° luglio la Sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze, Lucia Albano ha risposto all’interrogazione in titolo nei seguenti termini:

“ Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa gli esiti di una recente operazione di polizia giudiziaria condotta dalla Guardia di finanza di Siracusa, in collaborazione con il nucleo repressione frodi fiscali di Roma e con il settore contrasto illeciti dell’Agenzia delle entrate, che avrebbe determinato un ingente sequestro di crediti fiscali per oltre 560 milioni di euro legati al cosiddetto superbonus per lavori di riqualificazione edilizia.

Tenuto conto che tale vicenda confermerebbe, ancora una volta, gli effetti disastrosi della suindicata politica di agevolazioni sulla spesa pubblica, attualmente stimati complessivamente in circa 240 miliardi di euro, gli Interroganti chiedono di sapere «quali siano stati gli ulteriori effetti finanziari negativi conseguenti alle frodi fiscali e la relativa stima».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Premesso che gli effetti, anche finanziari, derivanti da fenomeni fraudolenti sono oggetto di costante monitoraggio e, su questi, incide l’azione di contrasto svolta dagli organi competenti, in questa direzione il Governo è già intervenuto con un articolato insieme di misure che hanno profondamente modificato il funzionamento dei meccanismi di cessione dei crediti e di sconto in fattura, in particolare prevedendo il rafforzamento dei controlli preventivi sulle comunicazioni di cessione e l’attribuzione all’Agenzia delle entrate di poteri di sospensione e blocco delle operazioni sospette.

Tra le altre misure, è stato previsto che l’Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni dell’opzione per lo sconto o la cessione del credito, possa sospendere gli effetti di quelle comunicazioni che presentano i specifici profili di rischio.
Se a seguito dei controlli preventivi i suddetti rischi risultano confermati, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. È stato, altresì, stabilito che, fermi restando gli ordinari poteri, l’Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.
Quanto alla circolazione dei crediti, sono stati introdotti precisi limiti e vincoli come il divieto di optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, seppur introducendo specifiche deroghe che operano al verificarsi di condizioni tassativamente previste.

Inoltre, è stato previsto il divieto di cessioni parziali e l’obbligo di tracciabilità prevedendo che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto o la cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente all’invio della prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. È stato, altresì, stabilito che i suddetti crediti sono soggetti a tracciatura mediante attribuzione di un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Infine, resta fermo il costante monitoraggio dell’impatto negativo sui conti pubblici generato dalle misure cosiddette «superbonus» e «bonus facciate», oggi stimato, relativamente al periodo 2020/2025, in circa 192 miliardi di euro.

Tanto premesso, l’attenzione del Governo resta vigile e sarà colta ogni opportunità per ulteriormente implementare le misure fin qui adottate.”

 

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