In data 20 maggio 2026, è stato pubblicato il testo del DDL Disposizioni in materia di rilascio di immobili (A.S. 1896), il quale, presentato al Senato, risulta al momento in fase di assegnazione.

 

Il provvedimento, che si compone di 11 articoli, mira a rendere maggiormente rapida ed efficace la restituzione degli immobili, riservando un’attenzione particolare a quelli attualmente oggetto di procedimenti per convalida di licenza e di sfratto per finita locazione, nonché di sfratto per morosità.

 

Nello specifico, l’articolo 2 reca modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

 

La lettera a) apporta modifiche all’articolo 55:

  • Si riduce da 3 volte a 2 volte nel corso di un quadriennio la possibilità, per il conduttore, di sanare la morosità attraverso il pagamento dell’importo dovuto per canoni scaduti, oneri accessori, interessi e spese.
  • Si riduce da 90 a 45 giorni il termine che il giudice assegna al conduttore per sanare la morosità nel pagamento dei canoni, degli oneri accessori, degli interessi e delle spese.
  • Si riduce da 120 a 60 il termine di grazia nelle ipotesi ivi previste, in cui l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore.

 

La lettera b) interviene sull’articolo 56:

  • Sono ridotti i termini riferiti al termine massimo entro il quale il giudice, quando dispone il rilascio dell’immobile, fissa la data per la sua esecuzione: in tal caso il termine ordinario è ridotto da 6 a 3 mesi ed il termine previsto per i casi eccezionali da 12 a 6 mesi.
  • Si riducono da 60 a 30 i giorni del termine massimo entro il quale il giudice, quando adotta il provvedimento di convalida dello sfratto per mancata sanatoria della morosità nel termine fissato dall’articolo 55, fissa la data dell’esecuzione del rilascio.
  • È disposta l’abrogazione del comma 3.
  • Si introduce un nuovo comma 4-bis, al fine di prevedere che su istanza del locatore il giudice, se non sussistono gravi motivi in contrario, designa gli istituti autorizzati all’incanto e all’amministrazione dei beni, di cui all’articolo 159 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, in sostituzione dell’ufficiale giudiziario, per il compimento delle operazioni e degli atti di cui agli articoli 606, 608, 608-bis, 609 e 611 del codice di procedura civile, finalizzati all’esecuzione dei provvedimenti di consegna e di rilascio. In tal caso il compenso e le spese spettanti all’istituto sono liquidati dal giudice a norma del decreto del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80 (“Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati”), applicando le percentuali di cui all’articolo 2, comma 1, dello stesso decreto sul quintuplo del canone dovuto su base annuale.

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