Nel corso della settimana passata, il DL 23/2026 Sicurezza pubblica, dopo essere stato approvato in prima lettura al Senato, è stato approvato in via definitiva dalla Camera.

In data 24 aprile 2026, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 24 aprile 2026, n. 54, di conversione del DL, la quale è entrata in vigore il 25 aprile 2026.

 

Il DL reca interventi riconducibili alle seguenti finalità:

  • potenziare le attività di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere, della violenza giovanile e di ulteriori reati di particolare allarme sociale;
  • introdurre disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché in materia di pubbliche manifestazioni;
  • prevedere disposizioni in materia di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione;
  • prevedere misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di immigrazione e protezione internazionale.

Il testo, inizialmente composto da 33 articoli per un totale di 104 commi, consta, a seguito dell’esame parlamentare, di 39 articoli per un totale di 115 commi.

Tra questi, l’articolo 27, che si compone di 8 commi, reca misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata. Le disposizioni riguardano, tra l’altro, i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, i farmacisti, gli operatori socio-sanitari nonché i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i quali durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita un’invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da Covid-19.

  • Ai commi 1-5, si stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano definire un programma di assunzione delle vittime – se affette da invalidità pari o superiore all’80 per cento – del dovere, del terrorismo e stragi di tale matrice, della criminalità organizzata, del contagio da COVID-19 durante l’emergenza epidemiologica se personale sanitario o socio-sanitario o farmacista. Se deceduti, la disposizione vale per i familiari superstiti. La disposizione prevede, altresì, per i familiari delle vittime del dovere, la facoltà di iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio mirato. Sono, infine, introdotti alcuni obblighi per le pubbliche amministrazioni tenute all’adempimento dell’obbligo assunzionale così previsto. L’inadempimento determina una indisponibilità di un corrispettivo numero di assunzioni entro le facoltà assunzionali dell’amministrazione.
  • I commi 6-8 riconoscono poi alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, il diritto di assentarsi dal posto di lavoro fino a ventiquattro ore annue, per partecipare a iniziative pubbliche volte a diffondere la cultura della legalità e la memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

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