Nella seduta di martedì 12 maggio 2026, la Commissione Industria del Senato, in sede redigente, ha proseguito e concluso l’esame, in II lettura, del DDL Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti (A.S. 1864).

 

Nel corso della seduta, sono stati esaminati gli ordini del giorno. In particolare, tra quelli accolti, figura l’odg G/1864/1/9 (testo 2) Bevilacqua (M5S), relativo alle campagne di informazione e di sensibilizzazione in merito alle insidie legate alla manipolazione commerciale.

 

Nell’ordine del giorno, si premette che:

  • il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti e risulta volto a disciplinare la pubblicità e le pratiche commerciali attuate da produttori e professionisti in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati, con finalità solidaristiche, tra gli altri, ad organizzazioni non governative, alla Chiesa cattolica italiana, a università, ad enti del Terzo settore e ad altri soggetti, costituiti, stabiliti o comunque operanti all’estero che svolgano attività aventi le medesime caratteristiche o finalità;
  • in particolare, si prevede che i consumatori debbano avere il diritto di ricevere dai produttori e dai professionisti un’adeguata informazione sulla destinazione di parte dei proventi ricavati dalla vendita di un prodotto a taluno dei soggetti di cui all’articolo 1 prevedendo taluni obblighi preventivi di comunicazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
  • considerato che le suddette previsioni sono accompagnate da un apparato sanzionatorio la cui applicazione è demandata, a norma dell’articolo 4, alla citata Autorità. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge – fatto salvo che il fatto non costituisca reato o una pratica commerciale scorretta ai sensi della parte II, titolo III, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, – prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 a 50.000 euro;
  • tale approccio rischia di rivelarsi inefficace in assenza di un’idonea campagna di informazione e sensibilizzazione destinata a rendere maggiormente edotti i consumatori, consentendo loro di operare scelte pienamente consapevoli in merito alla destinazione dei proventi, e, al contempo, ad accrescere la consapevolezza di produttori e professionisti sulla trasparenza e correttezza dei contenuti pubblicitari afferenti alle loro attività. È altresì necessario colmare il vulnusinformativo degli operatori del terzo settore attraverso adeguati percorsi di formazione e accompagnamento finalizzati a rafforzarne le competenze nella progettazione e gestione di iniziative a finalità sociale, nella distinzione tra raccolta fondi e operazioni commerciali, nella corretta definizione dei rapporti con le imprese e nel rispetto dei requisiti di trasparenza e correttezza nella comunicazione;

 

Ciò considerato, si impegna il Governo a valutare l’opportunità, nei limiti delle risorse disponibili, di:

  • promuovere, anche in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e con i social mediapiù diffusi, nonché presso le istituzioni scolastiche secondarie, efficaci campagne di informazione e di sensibilizzazione in merito alle insidie legate alla manipolazione commerciale e alla commercializzazione di prodotti e servizi i cui proventi sono destinati a iniziative solidaristiche;
  • 2) favorire percorsi di formazione e accompagnamento rivolti agli operatori del Terzo settore, finalizzati a rafforzarne le competenze in materia di sostenibilità, raccolta fondi e partnership con soggetti profit, con particolare riguardo alla corretta definizione degli obblighi contrattuali, dei flussi finanziari e delle responsabilità reciproche, nonché al rispetto dei requisiti di trasparenza e correttezza nella comunicazione, inclusa la chiara indicazione delle somme effettivamente destinate a finalità benefiche.

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