Nel corso della settimana, è previsto l’esame, in Commissioni Finanze del Senato, dello schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Atto n. 416).
Si riporta, di seguito, una sintetica illustrazione del contenuto del provvedimento, sulla base di quanto illustrato nel corso dell’esame in Commissione Finanze:
- L’articolo 1 introduce nel TUF il nuovo articolo 4-bis.1, con il quale si individua la Consob quale autorità competente a esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento (UE) n. 2024/3005, in materia di trasparenza e integrità delle attività di ratingESG (articolo 1, comma 1, lettera a)). Le altre modifiche al TUF recate dal medesimo articolo effettuano invece correzioni di rinvii interni e modifiche di coordinamento, rese necessarie dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 47 del 2026, emanato in attuazione della delega per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali. Tra l’altro, le norme in esame modificano l’articolo 90-ter, comma 4, lettera a) del TUF, in tema di competenza delle autorità nazionali in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading. In particolare, si dispone che la competenza della Consob a ricevere i reclami, nonché a svolgere le funzioni in tema di accesso al sistema di regolamento titoli (indicate all’articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014), ove le richieste siano presentate da controparti centrali, si dispieghi sentita la Banca d’Italia, anziché prevedere l’intesa con la Banca d’Italia. La modifica è volta ad allineare il comma 4, lettera a) dell’articolo 90-ter al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, come modificato dalla recente riforma in materia di mercati dei capitali.
- L’articolo 2 interviene sul citato decreto legislativo n. 47 del 2026, al fine di correggere refusi e riferimenti normativi.
- L’articolo 3 corregge alcuni refusi contenuti nelle disposizioni del Codice civile, come modificate dal già richiamato decreto legislativo n. 47 del 2026.
- L’articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
- L’articolo 5 disciplina l’entrata in vigore dello schema in esame, prevista nel giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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